Sez. 2, Sentenza n. 771 del 10/03/1969 (Rv. 339092 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - CONTENUTO - RIFERIMENTO ALLE CONCRETE PARTICOLARITA DELLA CONTROVERSIA E ALLA LINEA DIFENSIVA DEL CONVENUTO - NECESSITA - MANCATA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA DEL DANTE CAUSA DEL RIVENDICANTE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - CONTENUTO - RIFERIMENTO ALLE CONCRETE PARTICOLARITA DELLA CONTROVERSIA E ALLA LINEA DIFENSIVA DEL CONVENUTO - NECESSITA - MANCATA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA DEL DANTE CAUSA DEL RIVENDICANTE.*
L'intensita e l'estensione dell'Onere probatorio del rivendicante devono essere commisurate alla peculiarita di ogni singola controversia, si che il criterio di massima, per cui l'attore e tenuto a dimostrare la legittimita dell'acquisto derivativo proprio e dei suoi autori, ovvero, in subordine, il compimento dell'usucapione, deve subire opportuni temperamenti a seconda della linea difensiva adottata dal convenuto, specie ove questi, di fronte alla deduzione di un titolo derivativo, non contesti il diritto di proprieta del dante causa dello attore. (V. 770-69, massima n.339091 1744-68, massima n. 333622 370-68, massima n. 331345 2561-67, massima n. 329916 523-67, massima n. 326469 260-67, massima n. 326053 235-67, massima n. 326012 133-67, massima n. 325825 2967-66, massima n. 325580 1929-66, massima n. 323746).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)