Sez. 5, Sentenza n. 13655 del 12/06/2009 (Rv. 608492 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - DIVISIONI - IN GENERE | Divisione notarile meramente ricognitiva di attribuzioni patrimoniali contenute in disposizione testamentaria - Imposta in misura fissa - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - DIVISIONI - IN GENERE
In tema di imposta di registro, ad un atto di divisione notarile di cespiti ereditari, che sia meramente ricognitivo rispetto alle attribuzioni contenute in una disposizione testamentaria, si applica l'imposta in misura fissa, secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede tale tipologia di imposta per "la ratifica, la convalida e la conferma". (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate secondo cui l'atto di divisione in questione era assoggettabile alla tariffa proporzionale dell'1%, ai sensi dell'art. 3 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, concernente gli atti di natura dichiarativa, relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 30, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)