Sez. 5, Sentenza n. 14398 del 15/06/2010 (Rv. 613737 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Divisione di azioni di società fra comproprietari - Natura dichiarativa - Imposta fissa ex art. 11 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Inapplicabilità - Imposta proporzionale ex art. 3 della tariffa - Applicabilità - Contrasto con la direttiva 69/335/CEE e succ. mod. - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, la natura dichiarativa dell'atto di divisione, anche nel caso in cui abbia ad oggetto azioni rappresentative del capitale di una società comporta l'applicabilità dell'imposta proporzionale prevista dall'art. 3 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, anziché dell'imposta fissa prevista dall'art. 11 della medesima tariffa, in quanto la "negoziazione di quote di partecipazione in società", da quest'ultima norma contemplata, implica necessariamente un trasferimento della proprietà da un soggetto ad un altro, e quindi un'alienazione, del tutto mancante in ipotesi di mera divisione; né l'applicazione della predetta imposta contrasta con la direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, come modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, non comportando l'atto divisorio nessuna incidenza sulla "libera circolazione dei capitali", protetta dalla direttiva stessa, dal momento che esso è privo di qualsiasi effetto sul mercato, perché meramente specificativo del preesistente valore già posseduto "pro indiviso" da ciascun condividente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1116, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)