Sez. 3, Sentenza n. 4555 del 15/04/1992 (Rv. 476791 - 01)
Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - In genere | Controversie in materia di contratti agrari e conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto - Competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie - Disciplina ex art. 9 della legge n. 29 del 1990 - Immediata applicazione.
Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - In genere
La norma di cui all'art. 9 della legge 14 febbraio 1990 n. 29, secondo cui tutte le controversie in materia di contratti agrari e conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto (e quindi anche quelle che, ai sensi dell'art. 409 lett. B e 413 cod. proc. civ., come modificati dalla legge n. 533 del 1973, erano in precedenza di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro) sono di competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie, è di immediata applicazione, secondo il principio per cui le leggi modificatrici della competenza, essendo determinate da esigenze di ordine pubblico e avendo natura pubblicistica, si applicano a tutte le controversie pendenti all'epoca della loro entrata in vigore, quando non sia diversamente disposta con apposite norme transitorie, non ostando a tale immediata efficacia il principio della "perpetuatio jurisdictionis", di cui all'art. 5 cod. proc. civ., che concerne l'irrilevanza dei mutamenti dello stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non già la sfera del potere giurisdizionale attribuita a ciascun giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)