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Sez. L, Sentenza n. 10216 del 27/09/1995 (Rv. 494117 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE | Competenza per tutte le controversie in materia di contratti agrari prevista dall'art. 9 legge n. 29 del 1990 - Rapporti estinti alla data di entrata in vigore della legge - Inclusione.
Stato
decisa il 1995-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494117-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE

L'art. 9 della legge 14 febbraio 1990 n. 29 - che ha previsto la competenza della sezione specializzata agraria presso il tribunale per tutte le controversie in materia di contratti agrari (ad eccezione di quelle relative al diritto di enfiteusi ed alle prestazioni fondiarie perpetue), innovando rispetto alla precedente situazione normativa, in base alla quale vi era una ripartizione di competenze tra tale sezione e il pretore giudice del lavoro - è di immediata applicazione anche in caso di pregressa cessazione del rapporto dedotto in giudizio, in quanto l'art. 10 della medesima legge, che limita l'applicabilità delle nuove disposizioni ai contratti agrari associativi in corso, fa esclusivo riferimento alle disposizioni aventi natura sostanziale e non deroga al principio secondo cui ai fini della competenza rileva l'oggetto del contendere, a prescindere dalla vigenza o meno del relativo rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9, Legge 14/02/1990 num. 29 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)