Sez. 2, Sentenza n. 2496 del 08/04/1983 (Rv. 427357 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - RAPPORTO COSTITUITO TRA INAIL E UN MEDICO SPECIALISTA PRESSO IL CENTRO TRAUMATOLOGICO DI BARI SUCCESSIVAMENTE ALLA LEGGE N. 132 DEL 1968 SUGLI ENTI OSPEDALIERI E IN RELAZIONE AI TEMPI OCCORRENTI ALLO SCORPORO DI DETTO CENTRO E ALLA SUA COSTITUZIONE IN ENTE OSPEDALIERO AUTONOMO - SOPRAVVENUTA REALIZZAZIONE DELL'INDICATO DISTACCO - RECESSO DELL'ISTITUTO - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - RAPPORTO COSTITUITO TRA INAIL E UN MEDICO SPECIALISTA PRESSO IL CENTRO TRAUMATOLOGICO DI BARI SUCCESSIVAMENTE ALLA LEGGE N. 132 DEL 1968 SUGLI ENTI OSPEDALIERI E IN RELAZIONE AI TEMPI OCCORRENTI ALLO SCORPORO DI DETTO CENTRO E ALLA SUA COSTITUZIONE IN ENTE OSPEDALIERO AUTONOMO - SOPRAVVENUTA REALIZZAZIONE DELL'INDICATO DISTACCO - RECESSO DELL'ISTITUTO - LEGITTIMITÀ.*
Con riguardo al rapporto di prestazione d'opera professionale, che sia stato costituito tra l'Inail ed un medico specialista presso il centro traumatologico ortopedico di Bari, dopo l'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968 n. 132 sugli enti ospedalieri, ed in relazione ai tempi occorrenti alla concreta attuazione di tale legge con lo scorporo del suddetto centro dall'Inail e la sua Costituzione in ente ospedaliero autonomo, deve ritenersi legittimo il recesso esercitato dall'istituto medesimo, alla data in cui sia divenuto definitivo l'indicato distacco, tenuto conto che un siffatto recesso, riconducibile nell'ambito della previsione dell'art. 2237 cod. civ., ed in difetto di limitazioni e deroghe nel capitolato generale per la disciplina del rapporto libero professionale e dei medici specialisti ambulatoriali stipulato il 26 maggio 1970, ovvero nel successivo accordo sottoscritto il 25 luglio 1972, non può essere escluso sotto il profilo dell'Obbligo dell'Inail di assegnare il medico specialista, già in servizio presso il centro, ad un proprio ambulatorio presso Sede provinciale, mancando un impegno dell'istituto stesso abdicativo dei poteri discrezionali spettantigli in materia di organizzazione delle proprie strutture.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 CORTE COST., Contr. Coll. 25/07/1972
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)