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Sez. U, Sentenza n. 224 del 16/01/1986 (Rv. 443862 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO TRA L'INPS ED I MEDICI ADDETTI ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI SANITARI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RICHIEDENTI LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DIFETTO DI SUBORDINAZIONE TECNICA E GERARCHICA DEL MEDICO IN CORRELAZIONE AD UN POTERE DIRETTIVO DELL'ENTE DATORE DI LAVORO - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443862-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO TRA L'INPS ED I MEDICI ADDETTI ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI SANITARI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RICHIEDENTI LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DIFETTO DI SUBORDINAZIONE TECNICA E GERARCHICA DEL MEDICO IN CORRELAZIONE AD UN POTERE DIRETTIVO DELL'ENTE DATORE DI LAVORO - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE.*

Il rapporto di lavoro intercorrente tra l'INPS ed i medici addetti all'espletamento degli adempimenti sanitari occorrenti nei confronti dei soggetti richiedenti le prestazioni assicurative - ove non caratterizzato dalla subordinazione tecnica e gerarchica del medico in correlazione ad un potere direttivo dell'ente datore di lavoro, inerente all'intrinseco svolgimento di tale attività - non può qualificarsi come rapporto di pubblico impiego, restando a tal fine irrilevante l'eventuale sussistenza di connotati propri del lavoro subordinato, quali la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la natura e la continuità dell'attività, la Forma della retribuzione. (V 3007/83, mass n 427923; (V mass n 2496/83, mass n 427357; (V 260/83, mass n 424829; (V 2875/82, mass n 420762).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)