Sez. 2, Sentenza n. 679 del 03/03/1969 (Rv. 338937 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE(GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - PROVA DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE - ONERE DEL RICORRENTE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE(GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - PROVA DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE - ONERE DEL RICORRENTE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Qualora, durante il decorso del termine per proporre ricorso per Cassazione, sia stata proposta istanza di revocazione, incombe al ricorrente l'Onere di provare in quali momenti si siano verificati, rispettivamente, l'inizio e la cessazione della sospensione del termine, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di sommare le due parti dello stesso termine - quella decorsa al momento della proposizione della revocazione e quella successiva alla comunicazione prevista dall'art. 398, ultimo comma, cod. proc. civ. - e di accertare, conseguentemente, se il ricorso sia stato proposto tempestivamente. La Mancanza di prova, da parte del ricorrente, delle date in cui, rispettivamente, e stata proposta l'istanza di revocazione e gli e stata comminata la relativa sentenza di rigetto comporta l'inammissibilita del ricorso. (V. 2870-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)