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Sez. 1, Sentenza n. 3289 del 19/05/1981 (Rv. 413869 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE ORDINARIO - AMMISSIBILITA - ONERE PROBATORIO DEL RICORRENTE - OGGETTO - DATA DELL'ISTANZA DI REVOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413869-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE ORDINARIO - AMMISSIBILITA - ONERE PROBATORIO DEL RICORRENTE - OGGETTO - DATA DELL'ISTANZA DI REVOCAZIONE.*

Al fine dell'ammissibilita del ricorso per Cassazione proposto dopo la scadenza del termine ordinario, in relazione alla dedotta sospensione del termine medesimo per effetto di istanza di revocazione, ai sensi dell'art 398 quarto comma cod proc civ, e Onere del ricorrente di indicare e provare la data dell'istanza medesima, si da consentire alla suprema Corte il controllo sulla incidenza di tale sospensione. (V 679/69, mass n 338937).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)