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Sez. 3, Sentenza n. 2767 del 04/05/1982 (Rv. 420640 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - SENTENZA - IN GENERE - NUOVO RITO DEL LAVORO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - MANCATA PRONUNZIA DELLA SENTENZA E CONCLUSIONE DI ESSA CON IMMEDIATA LETTURA DEL DISPOSITIVO - NULLITÀ - RISERVA DELLA DECISIONE PER IMPOSSIBILITÀ DI PRONUNCIA DI ESSA E SUCCESSIVA LETTURA DEL DISPOSITIVO A SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA - SANATORIA DELLA PREDETTA NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420640-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - SENTENZA - IN GENERE - NUOVO RITO DEL LAVORO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - MANCATA PRONUNZIA DELLA SENTENZA E CONCLUSIONE DI ESSA CON IMMEDIATA LETTURA DEL DISPOSITIVO - NULLITÀ - RISERVA DELLA DECISIONE PER IMPOSSIBILITÀ DI PRONUNCIA DI ESSA E SUCCESSIVA LETTURA DEL DISPOSITIVO A SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA - SANATORIA DELLA PREDETTA NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

La mancata pronunzia della sentenza a conclusione dell'udienza di discussione, con immediata lettura del suo dispositivo, in violazione degli artt. 429 e 437 cod. proc. civ. - applicabili anche nelle controversie di Competenza delle Sezioni specializzate agrarie - comporta la nullità della sentenza stessa, frustrando il principio di concentrazione che informa il nuovo processo del lavoro e che costituisce fonte di essenziali conseguenze in ordine alla immutabilità, all'esecutività ed all'impugnabilità della decisione; né è consentita dall'eventuale impossibilità di procedere a siffatta pronunzia dopo la relazione del giudice incaricato e le conclusioni dei difensori, poiché questa mentre legittima il collegio a rinviare la causa ad altra udienza di discussione, non giustifica la riserva della decisione e non attribuisce effetto sanante della suddetta nullità al fatto che, sciolta tale riserva, del dispositivo della sentenza sia fatta lettura nella sala delle pubbliche udienze. (Conf 4561/80, mass n 408396; (Conf 1022/80, mass n 404480).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)