Sez. 3, Sentenza n. 4561 del 15/07/1980 (Rv. 408396 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - MANCATA LETTURA NELLA STESSA UDIENZA DI DISCUSSIONE - NULLITA ASSOLUTA DELLA SENTENZA - IMPOSSIBILITA DI PRONUNCIARE LA DECISIONE SUBITO DOPO LA DISCUSSIONE - RINVIO DELLA CAUSA AD ALTRA UDIENZA - LEGITTIMITA - RISERVA DI DECISIONE E DI PRONUNCIA SUCCESSIVA - DIVIETO - LETTERA SUCCESSIVA NELLA SALA DELLE PUBBLICHE UDIENZE - INEFFICACIA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - MANCATA LETTURA NELLA STESSA UDIENZA DI DISCUSSIONE - NULLITA ASSOLUTA DELLA SENTENZA - IMPOSSIBILITA DI PRONUNCIARE LA DECISIONE SUBITO DOPO LA DISCUSSIONE - RINVIO DELLA CAUSA AD ALTRA UDIENZA - LEGITTIMITA - RISERVA DI DECISIONE E DI PRONUNCIA SUCCESSIVA - DIVIETO - LETTERA SUCCESSIVA NELLA SALA DELLE PUBBLICHE UDIENZE - INEFFICACIA.*
La mancata pronuncia della sentenza nella stessa udienza di discussione, con immediata lettura del suo dispositivo, in violazione degli artt 429 e 437 (nuovo testo) cod proc civ, applicabili anche nelle materie di Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, comporta la nullita assoluta della sentenza medesima, determinando la frustrazione del principio di concentrazione che informa il nuovo processo del lavoro e che comporta effetti di essenziale rilievo in ordine all'immutabilita, all'esecutivita e all'impugnabilita della decisione. L'eventuale impossibilita di pronunciare la decisione subito dopo la relazione del giudice incaricato e le conclusioni dei difensori legittima il collegio a rinviare la causa ad altra udienza di discussione, ma non a riservare la decisione ed a pronunciarla successivamente e, pertanto, in tal caso, il fatto che del dispositivo sia data lettura nella sala delle pubbliche udienze e inidoneo ad escludere o a sanare la anzidetta nullita. (Conf 1022/80, mass n 404480, sulla prima parte; (Conf 4359/79, mass n 400880; (Conf 5474/78, mass n 395245; (Conf 2632/77, mass n 386310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)