Sez. L, Sentenza n. 1073 del 14/02/1990 (Rv. 465329 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE LEGISLATIVAMENTE O CONTRATTUALMENTE PREVISTO - ADEMPIMENTO - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE LEGISLATIVAMENTE O CONTRATTUALMENTE PREVISTO - ADEMPIMENTO - ESTREMI.*
L'Obbligo di motivazione del licenziamento, previsto dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 (che facoltizza il lavoratore licenziato a richiedere entro otto giorni dalla comunicazione del recesso i motivi che lo abbiano determinato) e contemplato talora dalla contrattazione collettiva con la più generale prescrizione che il licenziamento debba essere motivato contestualmente alla sua intimazione (nella specie: art. 23 C.C.n.L. 17 luglio 1979 per i dipendenti di aziende metalmeccaniche private), è legittimamente adempiuto se comunque il datore di lavoro abbia previamente contestato con precisione gli addebiti al lavoratore e tali immutate circostanze di fatto siano poste a fondamento del licenziamento e, senza necessità di una loro ulteriore descrizione ripetitiva, meramente richiamate quali motivi del recesso stesso, ancorché manchino osservazioni e rilievi in ordine alle giustificazioni fatte valere dal lavoratore, non sussistendo alcun Obbligo per il datore di lavoro di menzionarle e confutarle nell'atto di licenziamento. (V 2056/85, mass n 439958).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Contr. Coll. 16/07/1979 num. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)