Sez. L, Sentenza n. 2056 del 20/03/1985 (Rv. 439958 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI..) - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - MOTIVAZIONE - FUNZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI..) - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - MOTIVAZIONE - FUNZIONE.*
L'art. 5 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965 sui licenziamenti collettivi, nel disporre che "i licenziamenti per riduzione di personale saranno motivati come tali", fa riferimento ad una motivazione il cui scopo non è quello di fornire al lavoratore licenziato i mezzi necessari per esercitare il controllo sull'operato dell'imprenditore e delle organizzazioni sindacali (spettando se mai tale controllo al giudice in caso d'impugnazione del licenziamento) ma quello di precisare chiaramente il tipo di licenziamento intimato, in modo da consentire al lavoratore di seguire i termini e le procedure per la contestazione giudiziale di esso (diversi a seconda che il licenziamento sia collettivo o individuale), incombendo poi al datore di lavoro, in caso d'impugnazione del recesso, allegare e provare la sussistenza dei presupposti voluti dalla legge o dalla contrattazione collettiva in relazione al particolare tipo di licenziamento intimato.*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965 num. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)