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Sez. 4, Sentenza n. 2685 del 07/11/1996 Cc. (dep. 30/12/1996) Rv. 206610 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Indicazione di attenuanti per ridurre la pena base - Accoglimento da parte del giudice - Accertamento che trattasi di reato attenuato - Esclusione - Rilevanza ai soli fini della determinazione della pena - Incidenza sul termine prescrizionale - Estinzione del reato - Declaratoria - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206610-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

Con la proposta di "patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen. l'indicazione, su iniziativa delle parti, di attenuanti è solo strumentale al calcolo della pena, al fine della determinazione finale della sanzione da applicare. L'accoglimento dell'accordo da parte del giudice non comporta quindi accertamento di merito che trattasi di reato attenuato, con incidenza dell'attenuante sul termine di prescrizione del reato, in quanto la declaratoria di estinzione del reato è finalità estranea al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)