Sez. 4, Sentenza n. 3052 del 18/01/1996 Ud. (dep. 26/03/1996) Rv. 204964 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In Genere | Ricorso al procedimento di cui all'art. 444 cod. proc. pen. per produrre gli effetti dell'estinzione del reato e dell'esclusione dell'applicazione di qualsiasi pena - Possibilità - Esclusione - Indicazione di attenuanti che riducono la pena base - Accoglimento da parte del giudice del calcolo della pena proposta, con l'incidenza delle attenuanti - Accertamento che trattasi di reato attenuato - Esclusione - Rilevanza ai soli fini della individuazione della pena - Incidenza sul termine prescrizionale - Esclusione - Fattispecie.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In Genere
Essendo il procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. previsto per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, è contrario alla sua disciplina riconoscere che possa essere utilizzato per produrre gli effetti della estinzione del reato e della esclusione della applicazione di qualsiasi pena. Con la proposta di patteggiamento, infatti, l'indicazione, su iniziativa delle parti, di attenuanti, in virtù delle quali si riduce la pena base, è solo strumentale al calcolo della pena, al fine della determinazione finale della sanzione da applicare. L'accoglimento da parte del giudice del calcolo della pena proposta dalle parti, anche con l'incidenza nel calcolo stesso di attenuanti, non è sentenza di valutazione nel merito, di accertamento che trattasi effettivamente di reato attenuato. Esso rileva unicamente ai fini della individuazione della pena, con i soli effetti previsti dall'art. 445 ed è estraneo il profilo della incidenza sul termine di prescrizione. (Nella fattispecie l'imputato ha dedotto con il ricorso per cassazione che, a seguito dell'intervenuta concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, il reato si era prescritto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)