Sez. L, Sentenza n. 7668 del 23/06/1992 (Rv. 477858 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere | Carcerazione del lavoratore per fatti estranei al rapporto - Impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione - Configurabilità - Rilevanza - Accertamento - Criteri - Giudizio "ex ante" e non "ex post" dell'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere
La carcerazione del lavoratore per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro - sia essa preventiva o per esecuzione di pena - si traduce in un fatto oggettivo che determina l'impossibilità sopravvenuta parziale ("ratione temporis") della prestazione lavorativa, a norma dell'art. 1464 cod. civ., rispetto alla quale l'apprezzabile interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente deve essere valutato in base a criteri oggettivi, riconducibili alla previsione di cui alla seconda parte dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, cioè con riferimento alle esigenze dell'impresa che configurino un giustificato motivo obiettivo di licenziamento (ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa). Tale valutazione dev'essere compiuta con un giudizio "ex ante" e non "ex post", cioè con riguardo non solo al periodo intercorso dall'inizio della carcerazione alla data del licenziamento ma anche all'ulteriore durata della forzata assenza, secondo una previsione ragionevole nel caso di carcerazione preventiva ed in relazione invece alla pena detentiva inflitta nel caso di carcerazione in esecuzione di sentenza di condanna, tenendo altresì conto delle mansioni del lavoratore in relazione all'organizzazione del lavoro ed alla struttura aziendale, ai fini dell'accertamento della tollerabilità, da parte del datore di lavoro, della mancata esecuzione della prestazione lavorativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)