Sez. L, Sentenza n. 266 del 11/01/1995 (Rv. 489620 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE | Carcerazione preventiva del lavoratore - Impossibilità parziale della prestazione lavorativa - Configurabilità - Misura della tollerabilità dell'assenza - Determinazione - Criteri - Riferimento al periodo di comporto di una malattia - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE
Con riguardo alla carcerazione preventiva del lavoratore per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro, la quale costituisce un fatto oggettivo determinante una sopravvenuta impossibilità parziale ("ratione temporis") della prestazione lavorativa, la persistenza o no, nel datore di lavoro, di un apprezzabile interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del lavoratore dev'essere valutata alla stregua di criteri oggettivi, riconducibili a quelli fissati nell'ultima parte dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, e cioè con riferimento alle oggettive esigenze dell'impresa, da valutarsi, con giudizio "ex ante" e non già "ex Post", tenendo conto delle dimensioni della stessa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, della natura ed importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonché del già maturato periodo di sua assenza, della ragionevolmente prevedibile ulteriore durata della sua carcerazione, della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni e, più in generale, di ogni altra circostanza rilevante al fine della determinazione della misura della tollerabilità dell'assenza. Nell'ambito del giudizio anzidetto -che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi- non può farsi riferimento, ai fini della determinazione della durata massima dell'assenza tollerabile dal datore di lavoro, al periodo di comporto di malattia, che, in relazione ad un'assenza forzosa per causa del tutto diversa, risponde ad un'esigenza di tutela del diritto alla salute.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)