Sez. L, Sentenza n. 18534 del 25/08/2006 (Rv. 592230 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Rinuncia tacita dell'ente pubblico alla prescrizione - Condizioni - Trattazione istituzionale della patologia e reiezione della domanda nel merito, anziché per prescrizione - Efficacia di rinuncia - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
In tema di rinuncia alla prescrizione del diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali, è sempre necessario un comportamento positivo dell'istituto assicuratore di riconoscimento di un presupposto di fatto del diritto, in nessun modo potendo costituire rinuncia la trattazione istituzionale della patologia e la reiezione della domanda nel merito, anziché per prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)