Sez. L, Sentenza n. 1976 del 03/02/2004 (Rv. 569851 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Prescrizione triennale ex art. 112 D.P.R. n. 1124 del 1965 - Rinuncia tacita dell'ente alla prescrizione - Ammissibilità - Estremi - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
La prescrizione triennale del diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali, prevista dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, può formare oggetto di rinuncia tacita da parte dell'I.N.A.I.L., per effetto di un comportamento inequivocamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione già maturata.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con riguardo alla domanda di un lavoratore diretta al riconoscimento della esistenza di postumi di carattere permanente derivatigli da una patologia contratta per causa di lavoro, non aveva valutato, ai fini della sua efficacia per la configurabilità di una rinuncia tacita ai sensi dell'art. 2937 cod. civ., la circostanza dell'avvenuta liquidazione da parte dell'I.N.A.I.L. della indennità temporanea successivamente al decorso del termine prescrizionale.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)