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Sez. 1, Sentenza n. 2280 del 09/08/1973 (Rv. 365574 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE DEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - RINUNZIA ALL'AZIONE DELL'ALIENANTE RIMASTO IN GIUDIZIO - AMMISSIBILITA - CONSEGUENTE CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RILEVANZA PER IL SOSTITUTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365574-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE DEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - RINUNZIA ALL'AZIONE DELL'ALIENANTE RIMASTO IN GIUDIZIO - AMMISSIBILITA - CONSEGUENTE CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RILEVANZA PER IL SOSTITUTO - LIMITI.*

Nel caso di trasferimento (per atto tra vivi ed a titolo particolare) del diritto controverso nel corso del processo, l'alienante, che rimane in causa quale sostituto processuale, puo validamente rinunziare all'Azione e determinare la cessazione della materia del contendere, con effetti anche nei confronti del sostituito, sempre che quest'ultimo non sia intervenuto nel processo, e salva l'eventuale Azione separata dello stesso sostituito per i danni conseguenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)