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Sez. 3, Sentenza n. 1096 del 22/10/1970 Ud. (dep. 30/11/1970) Rv. 115835 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -CONCORSO DOLOSO DELL'OFFESO - CONCETTO DI DOLO - INCAPACITA D'INTENDERE E DI VOLERE - ESCLUSIONE DEL DOLO.*
Stato
decisa il 1970-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115835-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -CONCORSO DOLOSO DELL'OFFESO - CONCETTO DI DOLO - INCAPACITA D'INTENDERE E DI VOLERE - ESCLUSIONE DEL DOLO.*

L'art 62 n 5 cod pen, che prevede la circostanza attenuante del concorso doloso dell'offeso fa riferimento, per il concetto di dolo, al disposto, di carattere generale, dell'art 43 dello stesso codice percio, subordinando l'applicazione dell'attenuante alla sussistenza e al concorso, nella condotta imputabile all'agente, del fatto doloso della persona offesa dal reato, postula che il soggetto passivo, preveda e voglia l'evento dannoso come conseguenza della propria Azione od omissione, cooperando, cioe, sia attivamente sia passivamente, al fatto delittuoso. Ne consegue che, quando la persona offesa e, per ragione d'eta (minore di quattordici anni) o per condizione psichica, incapace d'intendere e di volere, cioe di esprimere liberamente un atto di volizione cosciente, si deve necessariamente escludere che la sua cooperazione alla produzione dell'evento sia dolosa e, quindi, che possa ricorrere l'attenuante. (Conf 107401, anno 1968 105770, anno 1967 V 114754, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)