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Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 21/11/1967 Ud. (dep. 01/04/1968) Rv. 107401 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - CONCORSO DOLOSO DELL'OFFESO - FATTO DOLOSO - NOZIONE - PERSONA OFFESA INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1967-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107401-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - CONCORSO DOLOSO DELL'OFFESO - FATTO DOLOSO - NOZIONE - PERSONA OFFESA INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*

L'attenuante di cui all'art.62 n.5 cod.pen., richiedendo la sussistenza del fatto doloso della persona offesa, si richiama, per la nozione del dolo, alla disposizione contenuta nell'art.43 cod.pen., e quindi presuppone che la persona offesa preveda e voglia l'evento dannoso come conseguenza della propria cooperazione attiva (Azione) o passiva (omissione) al fatto delittuoso dell'agente. Da cio consegue che, qualora la persona offesa sia, per eta (minore di quattordici anni) o per condizione psichica, incapace di intendere o di volere, cioe di esprimere liberamente un atto di volizione cosciente, si deve necessariamente escludere che la sua cooperazione alla produzione dell'evento sia dolosa. (V.104268, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)