Sez. L, Sentenza n. 3648 del 15/06/1982 (Rv. 421617 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il licenziamento cosiddetto disciplinare soggiace alle prescrizioni dettate dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 soltanto nel caso in cui, per previsione di legge o di contratto collettivo o di atto proveniente dal datore di lavoro, risulti non soltanto incluso tra le sanzioni disciplinari, ma anche sottoposto espressamente alla normativa stabilita dalla norma suddetta o da altra fonte equipollente, sicché emerga inequivocabilmente l'intento di apprestare ai lavoratori una tutela più incisiva ed efficace rispetto a quella del codice civile e della legge 17 luglio 1966 n. 604. (Conf 1781/81, mass n 412466).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)