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Sez. U, Sentenza n. 1781 del 28/03/1981 (Rv. 412466 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412466-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Il licenziamento per inadempimento o mancanze del lavoratore (cosiddetto licenziamento disciplinare), il quale, in via generale e assoggettato alla disciplina contenuta negli artt 2119 cod civ e nella legge 15 luglio 1966 n 604, e non alle modalita e prescrizioni dettate dall'art 7 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300), che riguardano il diverso caso delle sanzioni disciplinari non incidenti sulla prosecuzione del rapporto, puo ritenersi regolato da tale ultima norma, e quindi, colpito da nullita senza pero la possibilita di reintegrazione nel posto di lavoro ex art 18 del predetto statuto in caso di inosservanza di quelle modalita e prescrizioni, solo qualora, per previsione di legge, o di contratto collettivo, o di atto proveniente dal datore di lavoro risulti non soltanto incluso fra le sanzioni disciplinari, ma anche espressamente sottoposto alla normativa fissata dal citato art 7 dello statuto dei lavoratori, o da altra fonte equipollente, sicche emerga inequivocabilmente l'intento di apprestare al lavoratore una tutela piu incisiva ed efficace rispetto a quella del codice civile e della legge n 604 del 1966. (Conf 2356/80, mass n 406047; (Conf 38/80, mass n 403413; (Conf 4935/79, mass n 401595; (Conf 4903/79, mass n 401544; (contra 6241/79, mass n 402972; (contra 3937/79, mass n 400399).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)