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Sez. 1, Sentenza n. 4940 del 11/10/1995 Cc. (dep. 01/12/1995) Rv. 203032 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere | Revoca di benefici conseguente a sentenza di applicazione della pena su richiesta - Pena alla quale occorre fare riferimento - È quella concretamente applicata, tenuto conto anche della diminuzione per il rito - Fattispecie in tema di indulto.
Stato
decisa il 1995-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203032-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere

In tema di revoca di benefici conseguenti a sentenza di applicazione della pena su richiesta, divenuta esecutiva, la pena alla quale occorre fare riferimento, onde verificare se la stessa sia quantitativamente tale da dar luogo al provvedimento di revoca, è quella concretamente determinata anche per effetto della diminuzione prevista per il rito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione il quale, a fronte di richiesta di revoca dell'indulto di cui al d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394, basata su una sopravvenuta sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione, aveva respinto la detta richiesta, atteso che l'art. 4 del citato d.P.R. n. 394/90 pone come condizione per la revoca del beneficio una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni). (Nello stesso senso sez. 1, C.C. 6 ottobre 1995 n. 4842, P.G. c. Lambise, non mass.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)