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Sez. 1, Sentenza n. 2650 del 10/04/1997 Cc. (dep. 14/05/1997) Rv. 207445 - 01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | DETERMINAZIONE - VALUTAZIONE DELLE RIDUZIONI DI PENA - NECESSITÀ - RILEVANZA DEL TIPO DI RIDUZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE,.
Stato
decisa il 1997-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207445-01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE

Ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, il giudice deve tener conto dell'entità della pena così come risulta dalla condanna, senza poter distinguere tra attenuanti di merito e riduzioni di pena meramente processuali o premiali, non essendo consentito scindere la riduzione premiale dalla pena principale. (Fattispecie nella quale era stata richiesta "in executivis" dal P.M. l'interdizione legale a norma dell'art. 32 cod. pen. in relazione a condanna a pena complessiva di anni quattro di reclusione, per la quale la pena-base superava i cinque anni di reclusione, ridotti per la scelta del rito abbreviato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 32 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Cod. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)