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Sez. U, Sentenza n. 1190 del 23/02/1979 (Rv. 397406 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO COSTITUITO SENZA ATTO DI NOMINA - NATURA PRIVATISTICA - GIURISDIZIONE - DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1979-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397406-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO COSTITUITO SENZA ATTO DI NOMINA - NATURA PRIVATISTICA - GIURISDIZIONE - DELL'AGO.*

Qualora le prestazioni lavorative subordinate, in favore di un ente pubblico non economico (nella specie, istituto di assistenza alla prima infanzia), non integrino un rapporto di pubblico impiego, per difetto del requisito dell'atto di nomina, inteso quale manifestazione di volonta dell'ente, esternata nei modi propri del diritto pubblico, per lo stabile inserimento del dipendente nell'ambito della sua organizzazione, le prestazioni medesime devono ricondursi ad un rapporto di lavoro di natura privatistica, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie ad esso inerenti. (V 2711/77, mass n 386358; (V 2594/75, mass n 376538).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)