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Sez. U, Sentenza n. 2711 del 25/06/1977 (Rv. 386358 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - ENCAL - RAPPORTO D'IMPIEGO - NATURA - IMPIEGO PUBBLICO - CONDIZIONI - DIFETTO DI UN ATTO DI NOMINA - RAPPORTO PRIVATISTICO - CONSEGUENZE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1977-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386358-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - ENCAL - RAPPORTO D'IMPIEGO - NATURA - IMPIEGO PUBBLICO - CONDIZIONI - DIFETTO DI UN ATTO DI NOMINA - RAPPORTO PRIVATISTICO - CONSEGUENZE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Affinche le prestazioni lavorative effettuate in favore dell'encal (ente nazionale confederale assistenza lavoratori) possano ricollegarsi ad un rapporto di pubblico impiego, in considerazione della natura di detto istituto di ente pubblico non economico, e possa conseguentemente ritenersi devoluta al giudice amministrativo la cognizione delle relative controversie, e necessario che le prestazioni stesse traggano origine da un atto di nomina, il quale evidenzi univocamente, sia pure in modo indiretto, la volonta dello ente di inserire il dipendente nella propria organizzazione. In difetto di detto atto di nomina, tali prestazioni devono ricondursi ad un rapporto di lavoro di natura privatistica, con la conseguente Competenza giurisdizionale del giudice ordinario sulle controversie ad esso inerenti. (V 2594/75, mass n 376538; (V 726/75, mass n 374067; (V 596/74, mass n 368381).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 art. 2, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)