Sez. T, Ordinanza n. 26980 del 07/10/2025 (Rv. 676665-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Avviso di liquidazione ICI - Art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Rapporto di specialità rispetto alla disciplina degli enti locali - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Necessità di "qualifica dirigenziale" - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il rapporto di specialità che regola il conflitto tra le disposizioni dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 (a tenore del quale "con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli
e dispone i rimborsi"), e le disposizioni degli artt. 107, comma 2, e 109, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (secondo cui "la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti" e gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco), va risolto alla stregua del principio "lex posterior generalis non derogat priori speciali" - corroborato, nella specie, dalla circostanza che l'art. 274 del testo unico del 2000 (che pure ha disposto, alle lettere x e y, l'abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992) non ha abrogato il suddetto art. 11, comma 4 -, con la conseguenza che non è richiesta la "qualifica dirigenziale" per l'esercizio della potestà amministrativa relativa all'emissione dell'avviso di liquidazione ICI.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 274 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 107 com. 2, Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 109 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)