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Sez. T, Ordinanza n. 25732 del 20/09/2025 (Rv. 676610-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992 - Ambito di applicazione - Sevizio affidato a un concessionario esterno - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676610-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

La disposizione di cui all'art. 11, comma 4, del d.lgs. 504 del 1992 - secondo cui, con delibera della giunta comunale, è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, il quale sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi - si riferisce alla sola ipotesi in cui il potere amministrativo venga esercitato direttamente dall'amministrazione, e non a quella in cui il servizio sia affidato a un concessionario esterno, posto che in tal caso un funzionario designato dall'amministrazione non potrebbe mai risultare quale firmatario dell'atto.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)