Sez. L, Sentenza n. 21349 del 18/09/2013 (Rv. 628366 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | In genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In materia di pubblico impiego privatizzato, nel caso di impugnativa di sanzione disciplinare innanzi al collegio arbitrale di disciplina, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall'art. 27 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 ed applicabile "ratione temporis"), la decisione ha natura rituale, come tale disciplinata dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., sicché competente sull'impugnativa del lodo non è il tribunale, nella cui circoscrizione l'arbitrato ha avuto sede, ma la corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1993 num. 546 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)