Sez. U, Sentenza n. 638 del 21/01/2002 (Rv. 551699 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Sanzioni disciplinari - Collegio arbitrale di disciplina "ex" art. 59 D.Lgs. n. 29 del 1993 - Decisione - Natura rituale - Conseguenze - Impugnabilità dinanzi alla corte d'appello "ex" art. 828 cod. proc. civ. - Sussistenza - Esclusione della giurisdizione amministrativa - Fattispecie anteriore al 30 giugno 1998.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Ha natura rituale la decisione emessa dal collegio arbitrale di disciplina di cui all'art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, costituito presso l'amministrazione datrice di lavoro; ne consegue che l'impugnazione avverso tale decisione va proposta di fronte, non al giudice amministrativo, ma alla corte d'appello ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ.. (Principio di diritto espresso in fattispecie anteriore al 30 giugno 1998).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)