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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10983 del 08/05/2018 (Rv. 648529 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Guida di veicolo in stato di alterazione psicofisica - Distinzione fra ipotesi in cui derivino lesioni o morte ed altre ipotesi di reato - Articoli 222 e 223 cod. strada - Conseguenze in tema di sospensione della patente.
Stato
decisa il 2018-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648529-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

Le ipotesi di guida in stato di alterazione psicofisica dalle quali siano derivate lesioni o omicidio rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 222, commi 2 e 3, cod. strada, in relazione alle quali il provvedimento della sospensione provvisoria della patente deve essere adottato dal Prefetto previa valutazione della sussistenza di "fondati elementi di una evidente responsabilità"; viceversa, quando dallo stato di alterazione non derivino tali reati, il provvedimento sospensivo della patente integra - ex art. 223, comma 1, cod. strada - un atto dovuto privo di discrezionalità.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 com. 2, Cod. Strada art. 222 com. 3, Cod. Strada art. 223 com. 1, Cod. Strada art. 223 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)