Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10983 del 08/05/2018 (Rv. 648529 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Guida di veicolo in stato di alterazione psicofisica - Distinzione fra ipotesi in cui derivino lesioni o morte ed altre ipotesi di reato - Articoli 222 e 223 cod. strada - Conseguenze in tema di sospensione della patente.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
Le ipotesi di guida in stato di alterazione psicofisica dalle quali siano derivate lesioni o omicidio rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 222, commi 2 e 3, cod. strada, in relazione alle quali il provvedimento della sospensione provvisoria della patente deve essere adottato dal Prefetto previa valutazione della sussistenza di "fondati elementi di una evidente responsabilità"; viceversa, quando dallo stato di alterazione non derivino tali reati, il provvedimento sospensivo della patente integra - ex art. 223, comma 1, cod. strada - un atto dovuto privo di discrezionalità.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 com. 2, Cod. Strada art. 222 com. 3, Cod. Strada art. 223 com. 1, Cod. Strada art. 223 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)