Sez. 2, Sentenza n. 27559 del 31/12/2014 (Rv. 634183 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Adozione con riferimento alle "altre ipotesi di reato" di cui all'art. 223, terzo comma, cod. strada - Atto dovuto - Accertamento degli elementi costitutivi del reato o indagine sull'elemento psicologico dell'agente - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 189 cod. strada, adottato in relazione alle "altre ipotesi di reato" ex art. 223, terzo comma, cod. strada, tra cui quella di omissione di soccorso, costituisce misura provvisoria di polizia volta cautelarmente ad impedire che il conducente costituisca fonte di pericolo per la circolazione in previsione dell'irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente, sicché integra gli estremi dell'atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e che prescinde dall'accertamento degli elementi costitutivi del reato e da ogni indagine sull'elemento psicologico, dovendo l'autorità amministrativa verificare soltanto che la violazione contestata rientri tra quelle previste.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 6 CORTE COST., Cod. Strada art. 223 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)