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Sez. U, Sentenza n. 651 del 01/02/1985 (Rv. 438854 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI (AUTORIZZAZIONI ED APPROVAZIONI) - CONTRATTO STIPULATO DAL COMUNE SU UN PIANO DI PARITÀ CON L'ALTRO CONTRAENTE - APPROVAZIONE DELL'AUTORITÀ TUTORIA - NATURA - CONSEGUENZE - DINIEGO DELL'APPROVAZIONE - SCIOGLIMENTO DEL PRIVATO DA OGNI OBBLIGO - DOMANDA DI RESTITUZIONE DEI TEMI GIÀ CONSEGNATI IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO - GIURISDIZIONE DELL'AGOGNATI - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438854-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI (AUTORIZZAZIONI ED APPROVAZIONI) - CONTRATTO STIPULATO DAL COMUNE SU UN PIANO DI PARITÀ CON L'ALTRO CONTRAENTE - APPROVAZIONE DELL'AUTORITÀ TUTORIA - NATURA - CONSEGUENZE - DINIEGO DELL'APPROVAZIONE - SCIOGLIMENTO DEL PRIVATO DA OGNI OBBLIGO - DOMANDA DI RESTITUZIONE DEI TEMI GIÀ CONSEGNATI IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO - GIURISDIZIONE DELL'AGOGNATI - ESTENSIONE.*

Con riguardo ad un contratto stipulato dal comune su un piano di parità con l'altro contraente, senza l'Esercizio di poteri di supremazia, e come tale soggetto a disciplina privatistica (indipendentemente dalla finalità pubblica eventualmente perseguita con il contratto stesso), la prescritta approvazione dell'autorità tutoria opera quale "condicio iuris" sospensiva dell'efficacia del negozio, già perfetto nei suoi elementi costitutivi. Ne deriva che la definitività del diniego dell'approvazione medesima rende il contratto non più eseguibile, con l'ulteriore conseguenza che il privato è sciolto da ogni Obbligo, e, se ne ha anticipato la esecuzione, ha diritto di ottenere il ripristino della situazione "quo ante", anche mediante condanna dell'ente territoriale alla restituzione dei beni consegnati, vertendosi in tema di attività privatistica della pubblica amministrazione, in relazione alla quale il giudice ordinario, munito di giurisdizione, non incontra i limiti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. (V 4430/83, mass n 429328; (V 3383/81, mass n 413965).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 21/06/1896 num. 218 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 296 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)