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Sez. 2, Sentenza n. 3156 del 28/06/1989 (Rv. 463259 - 01)

COMUNE - CONTROLLI - AUTORIZZAZIONE - VISTO DI ESECUTORIETÀ - MANCANZA - DEDUCIBILITÀ ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DEL COMUNE.*
Stato
decisa il 1989-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463259-01

COMUNE - CONTROLLI - AUTORIZZAZIONE - VISTO DI ESECUTORIETÀ - MANCANZA - DEDUCIBILITÀ ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DEL COMUNE.*

Con riguardo ad un contratto di compravendita tra un comune ed un privato, sia l'autorizzazione alla stipula mediante licitazione privata (al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 87 del T.U. Della legge comunale e provinciale, approvato con R.d. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 1 della legge 9 giugno 1947, n. 530), sia il visto di esecutorietà dell'autorità tutoria (del prefetto, ex art. 296 T.U. Citato, o del comitato regionale di controllo, ex art. 56 legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla Costituzione ed il funzionamento degli organi regionale), attengono esclusivamente all'efficacia del contratto e la loro Mancanza - non rilevabile di ufficio ex art. 1421 cod. civ., non versandosi in materia di nullità - può essere fatta valere soltanto dal comune, nel cui interesse sono prescritti. (V 1985/651, mass n 438854; (V 1985/651, mass n 438854; (V 1982/4284 mass n 422260; (Conf 2255/87, mass n 451481; (Conf 651/85, mass n 438854).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1421, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 87 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 296 CORTE COST., Legge 09/06/1947 num. 530 art. 1, Legge 10/02/1953 num. 62 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)