Sez. L, Sentenza n. 1522 del 01/03/1983 (Rv. 426351 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO - SPETTANZA.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO - SPETTANZA.*
A norma dell'art. 2697 cod. civ., l'Onere probatorio del convenuto, di contenuto contrario a quello dell'attore, sorge, in concreto, solo quando questi abbia fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda e, pertanto, l'insufficienza della prova con la quale il convenuto abbia inteso confortare le contestazioni delle deduzioni dell'attore non vale a dispensare quest'ultimo dall'Onere probatorio a suo carico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)