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Sez. L, Sentenza n. 1522 del 01/03/1983 (Rv. 426351 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1983-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426351-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO - SPETTANZA.*

A norma dell'art. 2697 cod. civ., l'Onere probatorio del convenuto, di contenuto contrario a quello dell'attore, sorge, in concreto, solo quando questi abbia fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda e, pertanto, l'insufficienza della prova con la quale il convenuto abbia inteso confortare le contestazioni delle deduzioni dell'attore non vale a dispensare quest'ultimo dall'Onere probatorio a suo carico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)