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Sez. L, Sentenza n. 3148 del 24/05/1985 (Rv. 440842 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ONERE DEL CONVENUTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - INSUFFICIENZA DELLA PROVA DEL CONVENUTO STESSO - CONSEGUENTE DISPENSA DELL'ATTORE DAL PROPRIO ONERE PROBATORIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440842-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ONERE DEL CONVENUTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - INSUFFICIENZA DELLA PROVA DEL CONVENUTO STESSO - CONSEGUENTE DISPENSA DELL'ATTORE DAL PROPRIO ONERE PROBATORIO - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 2697 cod. civ., l'Onere probatorio del convenuto, di contenuto contrario a quello dell'attore, sorge, in concreto, solo quando questi abbia fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda e, pertanto, l'insufficienza della prova con la quale il convenuto abbia inteso confortare le contestazioni delle deduzioni dell'attore non vale a dispensare quest'ultimo dall'Onere probatorio a suo carico. (Conf 1522/83, mass n 426351).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)