Sez. 3, Sentenza n. 2124 del 13/06/1969 (Rv. 341418 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMESSA COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - NULLITA DELLA CONSULENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMESSA COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - NULLITA DELLA CONSULENZA.*
L'art. 194 cod. proc. civ., allo scopo di garantire la regolarita del contraddittorio, consente alle parti e ai loro consulenti e difensori di intervenire alle operazioni del consulente tecnico di ufficio, e l'art. 90 disp. Att. Dello stesso codice assicura l'Esercizio di tale facolta, prescrivendo che il consulente tecnico, quando sia autorizzato a compiere indagini senza la presenza del giudice, debba dare avviso alle parti del giorno, dell'ora o del luogo di inizio delle operazioni. Ove tale comunicazione non venga data e, quindi, le parti non siano poste in grado di controllare lo svolgimento delle operazioni peritali, la consulenza tecnica e nulla. (V. 329-67, massima n. 326181 660-66, massima n. 321311 1177-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)