Sez. L, Sentenza n. 3647 del 08/08/1989 (Rv. 463598 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - MANCANZA - CONSEGUENZE IN IPOTESI DI ACCERTAMENTI DETERMINANTI AI FINI DELLA DECISIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - MANCANZA - CONSEGUENZE IN IPOTESI DI ACCERTAMENTI DETERMINANTI AI FINI DELLA DECISIONE.*
Nel caso in cui il consulente tecnico di ufficio abbia compiuto accertamenti senza dare alle parti, nelle forme e nei modi all'uopo previsti, la possibilità di presenziarvi, la violazione del principio del contraddittorio, che inficia la consulenza, si ripercuote sulla sentenza che di quegli accertamenti si sia avvalsa in modo determinante ai fini della decisione. (V 6099/85, mass n 443231; (V 5937/83, mass n 430766; (V 1967/74, mass n 370202; (V 2124/69, mass n 341418).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)