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Sez. 2 - , Sentenza n. 21242 del 09/08/2019 (Rv. 655203 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE | Manutenzione e riparazione dei beni comuni - Diritto e dovere del condominio - Guasti all'interno delle proprietà dei singoli condomini - Mancata collaborazione di questi ultimi - Poteri dell'amministratore - Azione cautelare e di merito - Ammissibilità - Facoltà di accesso diretto prevista nel regolamento condominiale - Irrilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655203-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE

Il condominio ha il diritto di provvedere alla riparazione e alla manutenzione dei beni comuni e ha l'obbligo di farlo, per evitare i danni alle proprietà dei condomini o dei terzi. Ne consegue che, qualora vi sia l'assoluta urgenza e l'inderogabile necessità di intervenire sui guasti verificatisi all'interno dei appartamenti o dei locali chiusi dei singoli condomini, in mancanza della collaborazione di questi ultimi, l'amministratore può legittimamente agire in giudizio per far valere tale diritto, sia in sede cautelare che di merito, anche se il regolamento condominiale, per eseguire i lavori necessari, gli attribuisce la facoltà di accedere all'interno delle menzionate proprietà, forzando le porte di chiusura. Una volta esperita l'azione, secondo le regole generali, il condominio è esposto al pagamento delle spese di lite (che non siano eccessive o superflue) solo in caso di soccombenza e al risarcimento dei danni per l'attuazione della misura cautelare solo nei casi previsti dall'art. 96, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)