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Sez. 3, Sentenza n. 3522 del 08/03/2003 (Rv. 561006 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Condominio - Soggetto destinatario di autonome posizioni giuridiche - Configurabilità - Manutenzione e riparazione dei beni di proprietà comune - Spettanza all'ente condominio - Esercizio o adempimento mediante i relativi organi - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561006-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

In materia di condominio negli edifici, spetta all'ente condominio di provvedere, mediante i suoi organi, alla manutenzione e alla riparazione dei beni di proprietà comune (artt. 1122, 1130, 1133, 1134, 1135). Ne consegue che l'ente condominio ha il diritto e l'obbligo di deliberare e di eseguire opere di riparazione e manutenzione a protezione delle proprietà comuni al fine di evitare danni alle proprietà esclusive dei condomini e dei terzi, e che, in mancanza della collaborazione dei condomini al riguardo, l'amministratore può agire in giudizio, in rappresentanza del condominio, per far valere tale diritto, sia in sede cautelare (art. 1130 n. 4 cod. civ.) che di merito (art.1131 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1133, Cod. Civ. art. 1134, Cod. Civ. art. 1135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)