Sez. U, Sentenza n. 1 del 24/01/1996 Cc. (dep. 12/04/1996) Rv. 204163 - 01
Competenza - Dichiarazione di incompetenza - Misure cautelari disposte | Caducazione automatica per mancata rinnovazione - Casi in cui si verifica - Fattispecie.
Competenza - Dichiarazione di incompetenza - Misure cautelari disposte
La caducazione automatica della misura cautelare conseguente a declaratoria di incompetenza si verifica e ha ragion d'essere solo quando, a seguito di tale declaratoria, il giudice che deve emettere il nuovo provvedimento è diverso da quello incompetente. (Fattispecie relativa a misura cautelare della custodia in carcere disposta da giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale, della quale era stata chiesta la cessazione di efficacia, sul rilievo che la Corte di Assise, dinanzi alla quale si celebrava il giudizio, aveva declinato la propria competenza per materia in favore di quella del Tribunale, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso detto Tribunale, ai sensi dell'art. 23, comma primo, cod. proc. pen. - così come modificato dalla sentenza n. 76 del 1993 della Corte Costituzionale - e che non era stato emesso nuovo provvedimento coercitivo nel termine di legge - Nell'enunciare il principio di cui in massima la S.C. ha affermato che nell'ipotesi di declaratoria di incompetenza per materia pronunciata dal giudice dibattimentale, cui consegue la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, occorre aver riguardo alla competenza del giudice per le indagini preliminari, che è una derivazione, se non proprio una proiezione, di quella del giudice del giudizio, al quale la legge fa riferimento per determinare i limiti della giurisdizione sotto il profilo territoriale, della materia e della funzione. Conseguentemente, stante l'unicità dell'organo giurisdizionale della fase delle indagini per i procedimenti di competenza del Tribunale e della Corte d'Assise, la S.C. ha ritenuto che nella specie difettava il presupposto stesso per l'applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., giacché l'organo che aveva disposto la misura - e cioè il g.i.p. presso il Tribunale - era proprio quello dichiarato competente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)