diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1223 del 08/04/1994 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 214738 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Caducazione automatica per mancata rinnovazione del provvedimento a seguito di declaratoria di incompetenza - Casi in cui si verifica - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214738-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

La caducazione automatica della misura cautelare conseguente a declaratoria d'incompetenza si verifica, e ha ragion d'essere, solo quando, a seguito di tale declaratoria, il giudice che deve emettere il nuovo provvedimento sia diverso da quello incompetente. Da ciò consegue che, nell'ipotesi di declaratoria d'incompetenza per materia pronunciata dal giudice del dibattimento, cui consegua la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, occorre avere riguardo alla competenza del g.i.p. Discende ulteriormente che non deve essere emesso nuovo provvedimento cautelare se si tratti di reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. e ricorra perciò l'unicità dell'organo giurisdizionale della fase delle indagini. (Nel caso era stata dichiarata l'incompetenza per materia dalla corte d'assise del capoluogo del distretto alla quale gli atti erano stati rimessi dal g.i.p. del tribunale dello stesso capoluogo: essendo competente per la prosecuzione lo stesso g.i.p., ex art. 328, comma 1 bis, che aveva adottato la misura cautelare, si è ritenuto che fosse venuta meno l'operatività dell'art. 27 c.p.p.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 51 com. 3 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 272, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 272, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 328 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)