Sez. 2, Sentenza n. 481 del 20/01/1994 (Rv. 485048 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Costituzione e comparizione delle parti | Costituzione in giudizio dell'appellato contumace - Termine - Costituzione all'udienza collegiale - Inesistenza - Conseguenze.
Impugnazioni civili - Appello - Costituzione e comparizione delle parti
La costituzione in giudizio dell'appellato contumace (pur se non formalmente dichiarato tale) può avvenire non oltre l'udienza nella quale la causa è rimessa al collegio per la decisione, attesa l'esigenza che i termini difensivi siano stabiliti con precisione al tempo della spedizione della causa al collegio. Pertanto, la costituzione dell'appellato all'udienza collegiale, deve essere ritenuta "tamquam non esset", con la conseguenza che il giudice non può procedere alla liquidazione delle spese giudiziali a favore dell'appellato, come se si fosse costituito regolarmente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 393, Legge 29/05/1968 num. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)