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Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 19/02/1997 (Rv. 502527 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - IN GENERE | Momento preclusivo - Provvedimento di rimessione della causa al collegio - Rilevanza - Invito del giudice istruttore a precisare le conclusioni o rinvio per tale adempimento - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502527-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 293 cod. proc. civ. il contumace può costituirsi in giudizio fino a quando il provvedimento di rimessione della causa al collegio non sia effettivamente intervenuto, senza che possa riconnettersi efficacia preclusiva all'invito del giudice alla parti a precisare le conclusioni e alla fissazione di un'udienza per tale incombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)