Sez. U, Sentenza n. 2079 del 17/07/1973 (Rv. 365246 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - NOZIONE - ILLEGITTIMITA - IRRILEVANZA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - NOZIONE - ILLEGITTIMITA - IRRILEVANZA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA.*
L'atto formale di nomina che condiziona la nascita del rapporto di pubblico impiego, costituendone il presupposto indispensabile, consiste essenzialmente nella manifestazione di volonta della pubblica amministrazione di inserire il privato nella propria organizzazione, e di utilizzarne la prestazione lavorativa per la realizzazione dei propri fini. L'eventuale illegittimita dell'atto di nomina, determinata dalla sua provenienza da un organo incompetente o da altra causa, non impedisce la Costituzione del rapporto di pubblico impiego e non fa venir meno la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non incidendo sulla natura sostanziale del rapporto. (Conf 2823/71, mass n 354028; 1353/71, mass n 351580).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)