Sez. U, Sentenza n. 1353 del 12/05/1971 (Rv. 351580 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - ELEMENTI COSTITUTIVI - ATTO DI NOMINA - NOZIONE - ILLEGITTIMITA PER INCOMPETENZA DELL'ORGANO - IRRILEVANZA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - SINDACATO DI LEGITTIMITA DELL'AGO - PRECLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - ELEMENTI COSTITUTIVI - ATTO DI NOMINA - NOZIONE - ILLEGITTIMITA PER INCOMPETENZA DELL'ORGANO - IRRILEVANZA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - SINDACATO DI LEGITTIMITA DELL'AGO - PRECLUSIONE.*
Il rapporto di impiego pubblico e caratterizzato, oltre che dalla natura pubblica dell'ente datore di lavoro e dalla diretta correlazione tra i fini di questo e l'attivita spiegata dal dipendente, dalla esistenza di un fatto formale di nomina. Questo provvedimento consiste in un atto emanato dall'organo che ha la rappresentanza dell'ente e contenente la manifestazione di volonta dello stesso ente di inserire il privato nella propria organizzazione e di utilizzarne, per la realizzazione dei suoi fini, la prestazione lavorativa, svolta dietro corrispettivo con vincolo di subordinazione e con carattere di continuita e di prevalenza se non di esclusivita. L'illegittimita dell'atto di nomina, in quanto proveniente da un organo incompetente, non impedisce la Costituzione del rapporto di pubblico impiego e non fa venir meno la giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo il giudice ordinario, erroneamente adito, limitarsi ad accertare la esistenza di tale provvedimento, rispetto al quale non puo esercitare alcun Sindacato di legittimita. (V 2357'67, mass n 332647' 1222'64' 49'63' 1294'62).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1934 num. 1054 art. 29, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)