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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20719 del 07/10/2011 (Rv. 619704 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Cittadino straniero parente entro il secondo grado o coniuge di cittadino italiano - Divieto di espulsione e diritto al permesso di soggiorno per coesione familiare - Condizioni ostative al rilascio e al rinnovo - "Motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato" - Esclusività - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619704-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, secondo comma, lettera c) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell'art. 13, primo comma, del d.lgs. cit., consistenti in "motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato" ed oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e successivamente del giudice eventualmente adito, non essendo sufficiente, a tal fine, - e come nella specie - invocare i precedenti penali (tra l'altro risalenti nel tempo ed anteriori al rilascio del permesso di soggiorno) e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le "ragioni di sicurezza" poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario (ex art. 20 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30), ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)