Sez. 1, Sentenza n. 13972 del 24/06/2011 (Rv. 618615 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare - Condanna penale per reati in materia di stupefacenti - Condizione ostativa ex art. 4, terzo comma d.lgs. n. 286 del 1998 - Applicabilità - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
La commissione di uno dei reati (nella specie, in materia di stupefacenti) previsti dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, da parte del cittadino straniero presente nello Stato, che richieda il permesso di soggiorno per coesione familiare, in quanto coniuge di cittadino straniero regolarmente soggiornante, integra una delle condizioni impeditive previste dalla norma, non potendo trovare applicazione la previsione più favorevole, contenuta nell'art. 2, primo comma, del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 5, ai sensi della quale deve essere valutato in concreto se il richiedente rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, atteso che tale disposizione si applica nei soli casi di ricongiungimento familiare richiesto dallo straniero munito di titolo valido a beneficio del coniuge residente, però, nel paese d'origine.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)